Ritardo nei pagamenti: tasso di interesse da applicare

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Si ricorda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.158.

Tale documento precisa che per il secondo semestre 2018 (1° Luglio – 31 dicembre) il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0%.

Come previsto dal D.Lgs n.231/2002, a tale tasso deve essere aggiunto l’8% per gli interessi moratori previsti in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Fonte: Istituto Nazionale Tributaristi

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