Gli Uffici di Rappresentanza – che sono entità legalmente separate dalla società estera – sono caratterizzate da due fattori:

  • La presenza locale per promuovere la società e i suoi prodotti/servizi e per perseguire obiettivi non economici;
  • L’unità locale non richiede una rappresentanza permanente (non rappresenta la società di fronte a terze parti);

L’ufficio locale deve essere registrato con il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) alla Camera di Commercio, allegando:

– se la società è stata costituita in un paese dell’Unione Europea: un certificato emesso da un ufficio equivalente al Registro delle Imprese all’estero, indicante i Dati Anagrafici della Società e il Legale Rappresentante; tradotto in Italiano con traduzione giurata.

– se la società è stata costituita fuori dall’Unione Europea: una dichiarazione di esistenza della società, emessa dall’Ambasciata Italiana del paese in cui ha sede la società.

Tasse

Se l’Ufficio di Rappresentanza viene utilizzato solamente per le seguenti attività:

  • Deposito, mostra o spedizione di beni appartenenti alla società estera;
  • Acquisto di beni o ricerca di informazioni per la società estera;
  • Condurre attività preliminari per assistere l’attività della società estera:

Non viene considerato uno stabilimento permanente dal punto di vista fiscale.