La Società per Azioni è la forma principale per le società commerciali, in quanto ben si adatta ad ingenti investimenti e a un numero elevato di Azionisti. È anche la forma obbligatoria per le Imprese che intendo essere Quotate in Borsa.

Le due caratteristiche principali sono la Responsabilità Limitata degli Azionisti e la divisione del Capital Sociale in quote denominate Azioni (da qui il termine Azionista). La società risponde delle proprie obbligazioni solamente con il patrimonio versato, quindi in caso di difficoltà finanziarie e quindi di insolvenza, la società è soggetta a fallimento, ma non è possibile per i debitori rifarsi sul patrimonio privato degli azionisti, che risponderanno solo per la quota investita nella società.

Per quanto riguarda la Revisione dei Conti, nello Statuto deve essere prevista la nomina di un Collegio Sindacale (interno) e una Società di Revisione o un Revisore Legale dei Conti (esterni alla Società).

Questi supervisionano l’amministrazione della società e assicurano la conformità alla Legge e allo Statuto; in ogni caso non possono avere il potere di entrare nel merito della gestione dirigenziale o delle valutazioni di mercato.

Costituzione della Società

L’Atto Costitutivo viene redatto in forma di Atto Pubblico dal Notaio, che procede poi all’archiviazione e registrata la società presso il Registro delle Imprese territorialmente competente. Questo passaggio è molto importante in quanto certifica l’esistenza dell’impresa.

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale come detto in precedenza è frazionato in parti uguali denominate Azioni, con un valore unitario nominale minimo di 1 €. Le Azioni sono liberamente trasferibili.

Normalmente vengono emessi certificati “fisici” di azioni, anche in caso di società quotate, ma è altresì possibile ricorrere ad “azioni dematerializzate”.

Per la Costituzione di una S.p.A. il capitale minimo richiesto è 50.000 €, di cui almeno il 25% versato al momento della sottoscrizione.

In caso di Azionista Unico, il capitale deve essere completamente versato al momento della sottoscrizione. L’importo del capitale sottoscritto e versato deve essere riportato nell’Atto Costitutivo.